Anche chi non ha il sostituto d’imposta può presentare il modello 730. (Ma attenzione a queste eccezioni)
Fino a qualche anno fa chi, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non aveva un sostituto di imposta era impossibilitato a presentare il modello 730 e doveva necessariamente, “virare” al modello Unico.
Da qualche anno, invece, anche chi non ha il sostituto di imposta può decidere di dichiarare i propri redditi nel modello 730.
Il 730 potrebbe presentare un debito o un credito; nel primo caso l’importo potrà essere regolarizzato mediante modello F24 che verrà inviato da chi trasmette telematicamente la dichiarazione (un Caf o un iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro o un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) oppure direttamente dal contribuente, sempre con modello F24, che gli sarà consegnato da chi trasmette la dichiarazione entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine del pagamento.
E se dal 730 risulta un credito? In questo caso il rimborso non potrà essere erogato dal sostituto di imposta, in quanto non presente, ma sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. In questo caso è importante capire se il rimborso spettante è superiore o inferiore ai 1000 €. Se maggiore di 1000 € il rimborso verrà eseguito dall’Agenzia delle Entrate con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia; nel caso contrario, invece, al contribuente perverrà un invito che gli permetterà di ricevere l’importo presso un qualsiasi ufficio postale.
Come detto non tutti possono presentare il modello 730 senza sostituto.
Non potrà farlo il lavoratore il cui 730 presenta un credito che il datore di lavoro ha difficoltà a rimborsare. Infatti possono presentare il 730 senza sostituto d’imposta solo i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta e che, nel 2015, hanno percepito un reddito da indicare nel quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati del modello 730. Tra i redditi che vanno dichiarati nel quadro C ricordiamo, tra gli altri, redditi da lavoro dipendente, da pensione, indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o altri Enti (ad esempio Cassa integrazione guadagni, disoccupazione ordinaria e speciale ecc), compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli).
Da quanto appena detto si evince che il modello 730 senza sostituto d’imposta non lo potrà presentare neanche chi ha avuto solo redditi da lavoro autonomo occasionale o da locazione in quanto nessuno dei due redditi va indicato nel quadro C del modello 730.
Invece, potrà presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta il contribuente che avrà percepito un reddito da disoccupazione nel 2015 e oggi non lavora ancora e quindi non ha sostituto d’imposta. Infatti il reddito da disoccupazione come spiegato nelle istruzioni ufficiali del modello 730 (qui) è un reddito da indicare nel quadro C del modello 730.
Allo stesso modo, potrà anche trasmettere il modello 730 senza sostituto chi, oggi senza sostituto d’imposta, percepisce l’assegno periodico dall’ex coniuge e seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, in quanto anche questo reddito va dichiarato nel quadro C del modello 730/2016.
Carmelo Santaera